Ad Quendam Politicum

Parliamo sovente di Leggi, ma a quanto pare – almeno leggendo certe sentenze – pare ci si dimentichi che esistono anche “Disposizioni sulla legge in generale” anche note come “Preleggi” e in particolare dell’articolo 12 delle stesse.

Riporto integralmente visto che il mio blog è rivolto a tutti e non solo a chi la legge la mangia a colazione.

Art. 12 Interpretazione della legge

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Ora la stessa Corte Costituzionale acclara come la Legge Elettorale sia una legge costituzionalmente necessaria.

… connessa alla natura della legge elettorale di «legge costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 32 del 1993)

(Cit. da Sentenza 1/2014 Corte Costituzionale)

Costituzionalmente necessaria, che paroloni usano questi parrucconi, ma cosa vorrà mai dire costituzionalmente necessaria?

Chiedo venia ai predetti che mangiano diritto a colazione ma io cerco di essere un po’, scusate la presunzione, il Piero Angela del diritto quindi affinché tutti possano capire è da lontano che devo partire.

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Visto che non abitiamo tutti a Roma e il Parlamento (Insieme della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) è grande ma non troppo per accoglierci tutti quanti la Costituzione stabilisce che

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Oddio, di nuovo tutti? Ma non ci stiamo! Ecco quindi che di nuovo la Costituzione ci dice come filtrare i 60 milioni di italiani che spingono per entrare in parlamento, con il voto per chi si è costituito in partito ex predetto articolo 49.

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[7]

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Posto che non è possibile assegnare seggi a “cani e porci” indiscriminatamente, considerato che la Costituzione disciplina la sola distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni e non disciplina l’ulteriore ripartizione dei seggi in funzione dei voti ricevuti in quelle circoscrizioni dai partiti

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Si rende necessario regolare l’assegnazione dei seggi tra le varie forze politiche che hanno concorso alle elezioni.

La regolamentazione della “spartizione della torta” tra i partiti è operata quindi a mezzo della Legge Elettorale posto che la Costituzione non si occupa direttamente di detta spartizione.

Ecco perché la Legge Elettorale è costituzionalmente necessaria.

Insomma, una specie di Regolamento di attuazione della Costituzione ergo a me, ignorante uomo della strada, pare risibile la scarsa considerazione data a detta legge – giusta sentenza 1/2014 pocanzi citata – che viene classificata come banale legge ordinaria.

Pertanto sarebbe credo più attinente, in virtù dell’acclarata necessarietà costituzionale della Legge Elettorale, considerato parimenti che della stessa Costituzione la legge elettorale rappresenta, in pratica, un “Regolamento di attuazione”, cogliere il suggerimento che ancora una volta ci viene dalla Costituzione applicando non già una semplice maggioranza dei presenti per l’approvazione come è per le leggi ordinarie

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ma secondo quanto disposto per le “altre leggi costituzionali”

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Insomma, se anziché (opinione personale espressa ex art. 21 Costituzione) interpretare la Costituzione ad quendam politicum (in pratica ad minchiam) si interpretasse la Costituzione ex art. 12 delle Preleggi per approvare la Legge Elettorale sarebbe servita la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.

Quindi?

Quindi se non si fosse glissato sulla Costituzione e se i vari FI, FdI, Lega, SEL, M5S non si fossero dedicati a scampagnate ma fossero rimasti in Aula a Montecitorio a votare come è loro dovere d’ufficio, Renzi sarebbe già un ricordo del passato.

Spero di aver acclarato.

4 Risposte to “Ad Quendam Politicum”

  1. Ladri Digitali | Il Blog del Prof. Massimo Sconvolto Says:

    […] Ingegnere dei miei stivali faccia fare una lezione di diritto costituzionale ad un’ombra se ne è […]

  2. Incontentabili | Il Blog del Prof. Massimo Sconvolto Says:

    […] Abbiamo Illustri Costituzionalisti che spuntano come funghi ad ogni minchiata, non ne ho ancora visto uno per lo meno a tentare di confutarmi. […]

  3. Affiliati | Il Blog del Prof. Massimo Sconvolto Says:

    […] Ho fatto lezione ad Emeriti Costituzionalisti che, anche se gliel’ho fatta talmente semplice che sono stato tacciato di eccessiva banalizzazione, pare non l’abbiano ancora metabolizzata… […]

  4. #Conte dell’ARMIR | Il Blog del Prof. Massimo Sconvolto Says:

    […] è che pur cercando di spiegare nella maniera più semplice possibile, tacciato addirittura di eccessiva banalizzazione, anche chi, ex Giudice Costituzionale, dovrebbe […]

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